sabato, Febbraio 6, 2021

Decreto MiSe in Gazzetta – Proroga al 2023 per i regimi di aiuti alle Pmi………..

Tra le principali, scadute nel 2020, la Nuova Sabatini, il sostegno alle start-up innovative, il Fondo di garanzia Pmi, la Nuova Marcora, il credito d’imposta per la quotazione in borsa delle Pmi

da del 06/02/2021

di Bruno Pagamici

Proroga al 2023 per i regimi di aiuto alle Pmi, la cui scadenza «naturale» era stata fissata per il 2020. Si tratta di misure agevolative importanti. Tra le principali: la Nuova Sabatini, il sostegno alle start-up innovative, il Fondo di garanzia Pmi, la Nuova Marcora, il credito d’imposta per la quotazione in borsa delle Pmi, ecc. Il tutto è stato deciso con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, datato 15 dicembre 2020 (e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2021); il provvedimento riguarda le misure di aiuto di competenza della Direzione Generale del Dicastero per gli Incentivi alle imprese, nel rispetto delle modifiche apportate ai regolamenti e alle disposizioni dell’Unione Europea in materia.

Le misure di aiuto prorogate sono quelle conformi alle disposizioni del regolamento Ue n. 651/2014 del 17 giugno 204, modificato dal reg. Ue 2020/972 del 2 luglio 2020, la cui operatività viene estesa anche in considerazione delle conseguenze economiche e finanziarie della Pandemia di Covid-19, seppure con alcune eccezioni. In particolare, la Commissione fa riferimento alle imprese che sono diventate in difficoltà a seguito della Pandemia di Covid-19 e che dovrebbero rimanere ammissibili agli aiuti ai sensi del regolamento Ue n. 651/2014, ma per un periodo di tempo limitato e cioè dal 1°gennaio 2020 al 30 giugno 2021.

La decisione dell’Ue. La Commissione Europea ha ritenuto opportuno prorogare di tre anni, fino al 31 dicembre 2023, il periodo di applicazione dei Regolamenti Ue n. 1407/2013 e n. 651/2014. La decisione nasce dalla presa d’atto secondo cui una parte delle norme adottate nell’ambito dell’iniziativa del 2012 per la modernizzazione degli aiuti di Stato è scaduta il 31 dicembre 2020 (ovvero i predetti regolamenti 1407 e 651).

A tale riguardo, la Commissione ha agito in due fasi. Innanzitutto, è stata prorogato il periodo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato che altrimenti sarebbero giunti a scadenza alla fine del 2020. Solo in un secondo momento la Commissione valuterà le norme in questione contestualmente alle altre norme in materia di aiuti di Stato adottate nel quadro dell’iniziativa per la modernizzazione degli aiuti di Stato (l’avvio della valutazione di dette norme è avvenuto il 7 gennaio 2019). La proroga al 2023 è risultata pertanto necessaria per consentire di valutare le norme in materia di aiuti di Stato e per garantire agli Stati membri la prevedibilità e la stabilità di tali norme.

Gli effetti del Covid-19. In considerazione delle conseguenze economiche e finanziarie per le imprese e in seguito alla pandemia di Covid-19 e al fine di garantire la coerenza con la risposta politica generale adottata dalla Commissione, in particolare nel periodo 2020-2021, lUe ha ritenuto opportuno modificare di conseguenza il Regolamento n. 651/2014. Nello specifico, le imprese che sono diventate imprese in difficoltà a seguito della Pandemia da Covid-19 dovranno rimanere ammissibili agli aiuti ai sensi del regolamento Ue n. 651/2014, ma per un periodo di tempo limitato. Analogamente, per quanto riguarda le imprese che devono licenziare temporaneamente o definitivamente personale a causa della pandemia di Covid-19, non deve necessariamente ritenersi che tali soggetti abbiano violato gli impegni in materia di delocalizzazione assunti prima del 31 dicembre 2019 al momento in cui hanno ricevuto aiuti a finalità regionale. Secondo la Commissione è pertanto opportuno che tali disposizioni eccezionali si applichino per un periodo limitato di tempo e cioè dal 1°gennaio 2020 al 30 giugno 2021.

 

 

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