mercoledì, Maggio 13, 2020

DIRITTO E FISCO-Ue, un rinvio di sei mesi per il pacchetto Iva 2021

Le nuove disposizioni sulle vendite a distanza e sul regime semplificato delle prestazioni di servizi transfrontaliere non saranno applicate dal 1° gennaio, ma dal 1° luglio 2021

da   DEL 13/05/2020

di Franco Ricca

Un rinvio di sei mesi del «pacchetto Iva 2021», causa emergenza sanitaria Covid-19. Le nuove disposizioni sulle vendite a distanza e sul regime semplificato delle prestazioni di servizi transfrontaliere non saranno applicate dal 1° gennaio, ma dal 1° luglio 2021.

Una serie di proposte in tal senso, riguardanti i vari atti in materia, primo fra tutti la direttiva 2455 del 2017 modificativa della direttiva Iva, sono state presentate dalla Commissione europea l’8 maggio scorso, che reputa necessario lo slittamento a motivo dell’esigenza degli stati membri di destinare tutte le risorse disponibili in questo momento nel contrasto della pandemia. Con il conseguente rischio che alcuni paesi non siano in grado di ultimare per tempo i lavori preparatori occorrenti per il recepimento delle nuove disposizioni.

Preoccupazioni sono arrivate anche dagli operatori economici interessati, tra cui gli operatori postali e i corrieri, che temono ritardi che potrebbero pregiudicare l’armonizzazione delle regole.

A questo proposito, nel corso delle consultazioni condotte dalla Commissione, alcuni Stati membri, pur dichiarandosi pronti ad applicare la nuova disciplina, hanno giustamente sottolineato che le disposizioni sul funzionamento del pacchetto sull’Iva nel commercio elettronico si basano sul principio secondo cui tutti gli Stati membri dovrebbero essere in grado di applicarle correttamente, per cui si sono detti disposti ad appoggiare una proroga non superiore a sei mesi.

È da osservare che il rinvio a metà 2021 comporterà qualche complicazione, implicando l’eventualità della possibile applicazione, da parte degli operatori, di differenti regimi nel corso dello stesso anno.

Per esempio, il pagamento dell’Iva sui servizi al consumo resi da un’impresa nei confronti di consumatori stabiliti in altri Paesi membri dovrebbe avvenire fino al 30 giugno con il sistema dell’identificazione nel Paese del consumo, mentre dal 1° luglio sarebbe possibile avvalersi del regime semplificato dello «sportello unico».

Discorso analogo per le vendite a distanza, per le quali cambierebbero a metà anno le regole per la tassazione nel paese di origine anziché in quello di destinazione. Il rinvio sarebbe però una boccata d’ossigeno per l’Italia, che deve ancora recepire le modifiche già scattate negli altri Paesi Ue nel 2019 e nel 2020. Con buona pace dell’armonizzazione e della certezza del diritto.

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