martedì, Ottobre 5, 2021

Lavoratori fragili prorogate le tutele…..

Fino al 31 dicembre continueranno ad applicarsi la possibilità, “di norma”, di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile, con eventuale spostamento ad altra mansione, e l’equiparazione a ricovero ospedaliero dei periodi di assenze da lavoro

da del 05/10/2021

di Daniele Cirioli

Prorogate fino a fine anno le tutele contro il Covid-19 a favore dei lavoratori fragili, scadute il 30 giugno. Infatti, fino al 31 dicembre continueranno ad applicarsi la possibilità, «di norma», di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile, con eventuale spostamento ad altra mansione, e l’equiparazione a ricovero ospedaliero dei periodi di assenze da lavoro. A stabilirlo è la legge n. 133/2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 235/2021, entrata in vigore dal 2 ottobre, di conversione del decreto legge n. 111/2021.

La proroga. Le novità riguardano le tutele per le assenze dei lavoratori dipendenti c.d. fragili. Si tratta, in particolare, di lavoratori in possesso del riconoscimento di una disabilità con connotazione di gravità (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) o di certificazione attestante una condizione di rischio determinata da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o svolgimento di relative terapie salvavita.

Fuori i co.co.co. Nessuna novità interessa l’ambito di applicazione. Destinataria delle tutele prorogate, infatti, rimane soltanto la categoria dei lavoratori «dipendenti», del settore privato e pubblico, con esclusione dei lavoratori iscritti alla gestione separata, come precisato dallInps nel messaggio n. 2584/2020 (si veda ItaliaOggi del 26 giugno 2020). L’esclusione colpisce, in particolare, le collaborazioni coordinate e continuative destinatarie della disciplina del lavoro dipendente.

Lavoro agile. La prima tutela prorogata fino al 31 dicembre 2021 prevede che i lavoratori fragili svolgano di norma il proprio lavoro in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione che sia ricompresa nella stessa categoria o area d’inquadramento, come definite dai contratti collettivi, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Ricovero ospedaliero. La seconda tutela prorogata al 31 dicembre 2021 è quella che equipara a ricovero ospedaliero, l’intero periodo di assenza dal servizio a fronte della presentazione del certificato di malattia attestante una condizione di «fragilità». La norma (che è l’art. 2 del dl n. 18/2020), si ricorda, stabilisce che l’assenza dal lavoro con questo diritto è quella scaturente dall’impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, ai sensi della prima tutela.

La condizione di rischio, in assenza del verbale di riconoscimento di disabilità in base alla legge n. 104/1992, può essere attestata pure dagli organi medico-legali presenti presso le autorità sanitarie locali competenti per territorio. L’equiparazione, per i lavoratori aventi diritto (i fragili), alla tutela della malattia comporta il riconoscimento della prestazione economica (indennità) e anche della correlata contribuzione figurativa, nei limiti del periodo massimo assistibile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza.

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