Lo Statuto di APA

Allegato “A” Rep. 36249 Racc. 7794

Statuto dell’Associazione APA

Art. 1

E’ costituita, ai sensi degli artt. 36 e segg. Del Codice Civile e del decreto legislativo 24.2.98, n. 58, l’Associazione denominata “Associazione Piccoli Azionisti” – APA.

L’associazione ha sede in Roma, presso Acea Spa, P.le Ostiense, 2.

Art. 2

L’Associazione non ha finalità di lucro, non ha prefissione di termine ed ha per scopo di rappresentare unitariamente gli interessi dei dipendenti dell’ACEA S.p.a. che ne siano piccoli azionisti, ispirandosi alla tradizione della precorsa Azienda Municipale ed alla funzione di servizio pubblico in cui si estrinseca l’attività principale dell’ACEA.

L’Associazione potrà inoltre raccogliere le deleghe degli associati per partecipare alla assemblee dell’Acea S.p.a., nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge e dei provvedimenti delle competenti Autorità di controllo, con particolare riguardo al dlgs. 24.2.98, n. 58, ed ai Regolamenti della Consob.

L’Associazione potrà agire anche prestando e ricevendo il sostegno e la collaborazione di altri enti e associazioni con analoghe finalità, sia italiani che dell’Uonione Europea o esteri.

Art. 3

Per  perseguire i propri scopi, l’Associazione può intraprendere e sostenere tutte le iniziative che riterrà utili ed opportune, e può porre in essere qualsiasi tipo di negozio giuridico, nei limiti consentiti dall’ordinamento.

In particolare – ma a mero titolo semplificativo – l’Associazione potrà stipulare convenzioni ed accordi con enti e imprese per fornire servizi e facilitazioni ai propri aderenti, potrà editare pubblicazioni e diffondere le proprie iniziative mediante tutti i sistemi di comunicazione, e quanto altro l’Assemblea e il Direttivo riterranno utile e opportuno per perseguire gli scopi della Associazione.

Art. 4

I soci dell’Associazione si distinguono in fondatori e ordinari. I fondatori sono coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo, agendo come promotori. Essi non hanno nessun’altra posizione differenziata rispetto ai soci ordinari, e dovranno mantenere il requisito del possesso di azioni Acea. possono essere soci ordinari i titolari di azioni Acea che siano dipendenti o ex dipendenti pensionati dell’Acea, o di Società partecipate dall’Acea. Ciascun socio non può possedere un numero di azioni che rappresentino più dello 0,1% del capitale sociale, ed il superamento di questo limite costituisce cause di esclusione, dell’Associazione. I soci sono tenuti a comunicare all’Associazione ogni variazione del loro possesso azionario.

Art. 5

I mezzi dell’Associazione sono costituiti dai contributi degli associati – nella misura che annualmente il Consiglio Direttivo stabilisce – ed ogni altro contributo o donazione o sovvenzione proveniente da terzi, che il Consiglio Direttivo decida di accettare. L’Associazione potrà inoltre avvalersi dei proventi di eventuali servizi a terzi e agli associati o risultanti da accordi o convenzioni con terzi. Tali proventi, come pure i contributi di cui al primo comma, non potranno mai essere distribuiti tra gli associati e dovranno essere destinati al funzionamento dell’Associazione ed al perseguimento degli scopi sociali.

Art. 6

Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario Generale, ove nominato. L’Assemblea è composta dai Soci fondatori ed ordinari. Si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta ogni due anni. Approva i conti dell’Associazione e l’attività svolta, approva gli indirizzi programmatici dell’attività sociale ed elegge i membri del Consiglio Direttivo. Ratifica inoltre i regolamenti adottati dal Consiglio Direttivo.

Art. 7

Il Consiglio Direttivo è composto da quattro a nove membri, eletti dall’Assemblea dei soci ordinari. Dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili senza limitazioni. Il primo Consiglio Direttivo è nominato in sede di atto costitutivo. Esso potrà, fino alla convocazione della prima Assemblea, all’unanimità cooptare altri membri fino al completamento del numero massimo previsto dal superiore comma. Si riunisce su convocazione del Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti, qualunque ne sia il numero. Prevale, in caso di parità, il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Può delegare, con specifica deliberazione da riportare sul libro dei verbali, alcuni affari o categorie di affari al Presidente o ad uno o più consiglieri. Può istituire un Comitato Esecutivo, definendone i compiti e le attribuzioni. Designa il sostituto in caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente. Può designare e revocare un Segretario generale, definendone le funzioni ed i poteri, scelto anche al di fuori del Consiglio dell’Associazione. Il Comitato Direttivo ha il potere di adottare regolamenti, obbligati per tutti gli associati, per disciplinare singoli aspetti dell’attività e del funzionamento dell’Associazione. I Regolamenti debbono essere ratificati della successiva Assemblea. Restano salvi gli effetti degli atti compiuti in base a regolamenti che non ottenessero la ratifica.

Art. 8

In presidente presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea, e , ove nominato, il Comitato Esecutivo. Dirige e da impulso alla vita dell’Associazione, e ne ha la rappresentanza legale. In caso di necessità ed urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salva ratifica alla prima riunione.

Art. 9

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dai regolamenti si applicano le disposizioni del Codice Civile, del dlgs. N. 58/98, dei Regolamenti Consob.

Art. 10

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, o dell’Assemblea con la maggioranza di tre quarti. Il Presidente nominerà il liquidatore, che destinerà l’eventuale attivo secondo le indicazioni dell’Autorità Governativa.