sabato, Agosto 1, 2020

Termine di decadenza “lungo” per la Cig…..L’Inps illustra i termini d’invio dei modelli per il pagamento degli ammortizzatori

In caso di più mensilità i modelli SR41 possono essere utilmente presentati entro la fine del mese successivo a quello durante il quale si conclude l’intero periodo autorizzato di Cig 2w.

da del  01/08/2020

Termine di decadenza «lungo» per la Cig relativa a più mensilità. In tal caso, infatti, i modelli SR41, che normalmente vanno inviati entro la fine del mese successivo a quello in cui ricade il periodo di Cig, possono essere utilmente presentati entro la fine del mese successivo a quello durante il quale si conclude l’intero periodo autorizzato di Cig. A precisarlo è lInps, ieri, con il messaggio n. 3007/2020.

Le regole per le domande di Cig.

I decreti legge n. 34/2020 e n. 52/2020 (quest’ultimo abrogato dalla legge di conversione del primo) hanno previsto alcune novità all’impianto di disciplina della cassa integrazione (Cigo, Asso e Cigd). Tra queste, la fissazione di termini di decadenza sia per la presentazione delle domande di Cig sia per le richieste di pagamento diretto dei trattamenti da parte dell’Inps. Per quanto concerne le «domande», l’Inps ha dettato le istruzioni con il messaggio n. 2901/2020 (su ItaliaOggi del 23 luglio), spiegando innanzitutto la portata della decadenza (va a colpire solo il periodo oggetto della domanda rispetto alla quale intervenga) e precisando, inoltre, che il nuovo termine per la presentazione (appunto a pena di decadenza), è fissato alla fine del mese successivo (e non più alla fine del quarto mese successivo) a quello della sospensione o riduzione attività.

Le regole per le domande di pagamento diretto.

Nel messaggio di ieri, lInps detta istruzioni (su conforme avviso del ministero del lavoro) per quanto concerne le istanze di pagamento diretto della Cig, precisando prima di tutto che sono regole che si applicano a tutti i tipi di cassa integrazione: Cigo, Cigd e Asso. I termini sono due:

1) entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione dell’anticipazione, va fatta la richiesta di pagamento diretto del trattamento;

2) entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca il periodo di Cig o, se posteriore, entro 30 giorni dal provvedimento di concessione, vanno comunicati tutti i dati necessari al pagamento dell’integrazione salariale (modello «SR 41» semplificato).

In tabella alcuni esempi dell’Inps. Vale la pena ricordare inoltre che:

a) per le domande riferite a periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa con inizio tra il 23 febbraio e il 30 aprile il termine d’invio delle domande è stato fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio;

b) il termine per la comunicazione dei dati di pagamento (modelli «SR41»), in sede di prima applicazione, è stato fissato al 17 luglio, qualora successivo a quello ordinario.

La decadenza

Alla luce del nuovo regime di decadenza, l’Inps precisa che tutte le domande di Cig (Cigo, Cigd e Asso) con pagamento diretto dell’Inps, contenenti o meno la richiesta di anticipo (del 40%), rispetto alle quali la trasmissione del modello «SR 41» sia intervenuta in violazione dei prestabiliti termini, non possono essere accolte. Con la conseguenza che la cassa integrazione non è più erogabile dallInps. I datori di lavoro, pertanto, dovranno farsene carico sostenendo il relativo pagamento unitamente agli oneri connessi (per il pagamento di questi ultimi, l’Inps fa riserva di successivo messaggio con cui fornirà i relativi chiarimenti).

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